IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato  dai  decreti  legislativi  10 novembre 1993, n. 470, e 23
dicembre   1993,   n.   546,   riguardante   la    "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto l'articolo  45  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  come
modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, il quale
al  comma  2  prevede  che  "i  contratti  collettivi  nazionali sono
stipulati per comparti della  pubblica  amministrazione  comprendenti
settori omogenei o affini" ed, al comma 3, disciplina il procedimento
per  la  determinazione e composizione dei comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego;
  Visto l'art. 46, comma 1 e 3, del decreto legislativo  n.  29/1993,
in  base  al  quale  per  ciascuno  dei  comparti  di  contrattazione
collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3,  dello  stesso
decreto  legislativo n. 29/1993, come modificato dall'articolo 15 del
decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti  collettivi
nazionali  riguardanti  il  personale  con qualifica dirigenziale non
compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto  legislativo  n.  29/1993,
sono  definiti  in  distinte autonome separate aree di contrattazione
collettiva e che "il rapporto di  lavoro  della  dirigenza  medica  e
veterinaria  del  Servizio  Sanitario  Nazionale"  e'  definito in un
apposita area di contrattazione;
  Visto l'art.  46,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
29/1993,  in  base  al  quale  i contratti collettivi nazionali delle
autonome separate aree di contrattazione  di  cui  al  comma  1  sono
stipulati "dall'Agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
per    la   parte   sindacale   dalle   confederazioni   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni  sindacali
interessate   maggiormente   rappresentative   sul   piano  nazionale
nell'ambito della rispettiva  area  di  riferimento,  assicurando  un
adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali";
  Visto  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 1993, n. 593, riguardante la "determinazione e  composizione
dei  Comparti  di  contrattazione collettiva del pubblico impiego, di
cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29";
  Visto l'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri  n.  593/1993, che determina la composizione del comparto di
contrattazione  collettiva  del  personale  del  Servizio   Sanitario
Nazionale;
  Visto  l'art.  12 del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 593/1993, il quale definisce una  "apposita  area  di
contrattazione  collettiva  per la dirigenza medica e veterinaria del
Servizio Sanitario Nazionale", prevedendo altresi'  che  il  relativo
contratto  collettivo  nazionale  e' stipulato, per la parte pubblica
dall'Agenzia  di  cui  all'art.  50, e, per la parte sindacale, dalle
Organizzazioni  sindacali  del   personale   medico   e   veterinario
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato
dall'art.  17  del  decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che
istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 25 gennaio
1994, n. 144, che, ai  sensi  del  citato  articolo  50  del  decreto
legislativo  n. 29/1993, definisce il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.
546,  in  base  al  quale  "la  maggiore rappresentativita' sul piano
nazionale delle confederazioni e delle  organizzazioni  sindacali  e'
definita  con  apposito  accordo  tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali  individuate
ai  sensi  del  comma 2, da recepire con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentita
la  Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale";
  Visto l'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, in base al quale "fino alla emanazione del  decreto  di  cui  al
comma  1,  restano  in  vigore  e  si  applicano  anche  alle aree di
contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e
alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta
in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia
data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8";
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395,  che  definisce  i  criteri  di  riferimento  da
utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della   funzione   pubblica  per  la  determinazione  della  maggiore
rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni  e  delle
organizzazioni sindacali operanti nei settore del pubblico impiego;
  Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  11  marzo  1991, n.
72549/8.93.5 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del  18  marzo
1991,  concernente  - in attuazione del citato articolo 8 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  395/1988  -  le  modalita'  di
accertamento  del  requisito  della  maggiore  rappresentativita' sul
piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali
operanti nel settore del pubblico impiego;
  Viste le direttive-circolari n. 15/93 del 16 aprile 1993 e n.  4/94
del  28  febbraio  1994  (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993 e nella Gazzetta Ufficiale  n.  53
del  4  marzo 1994), riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla
citata direttiva-circolare  dell'11  marzo  1991,  i  cui  criteri  e
parametri    vengono    in    rilievo,    a    norma   della   stessa
direttiva-circolare, in tutte le "circostanze in cui e' necessaria la
individuazione della effettivita' sindacale, tenuto conto che i detti
parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";
  Tenuto  conto  degli  specifici  criteri e parametri definiti dalle
predette direttive-circolari dell'11 marzo 1991, del 16 aprile 1993 e
del 28 febbraio 1994, in riferimento  alle  organizzazioni  sindacali
che  rappresentano il personale dirigenziale e della dirigenza medica
e veterinaria, e le relative specifiche tipologie professionali;
  Tenuto conto altresi' che in base ai criteri ed ai parametri di cui
alle citate direttive-circolari dell'11 marzo  1991,  del  16  aprile
1993  e  del  28  febbraio  1994  sono  da  considerare  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale le  organizzazioni  sindacali  le
quali,  oltre  al  requisito  della  minima  diffusione territoriale,
abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva  o
il  criterio  della  consistenza  associativa  rilevata  in base alle
deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta
del contributo sindacale";
  Viste le note  con  le  quali  le  amministrazioni  ricomprese  nel
comparto  "Sanita'"  hanno  trasmesso  i  dati  in  riferimento  alle
direttive-circolari in precedenza citate;
  Tenuto conto dei dati inviati dalle  pubbliche  amministrazioni  in
relazione alle predette direttive-circolari;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1994,  con  il  quale il Ministro per la funzione pubblica, on. prof.
Giuliano Urbani, e' stato delegato a provvedere alla  "attuazione  ..
del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare ..
ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti   disposizioni   al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, relative a tutte le materie
che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; Decreta:
                               Art. 1.
  In attesa  dell'attuazione  dell'art.  47,  comma  1,  del  decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per la parte  sindacale
partecipano   alla  trattativa  per  la  stipulazione  del  contratto
collettivo  nazionale  della   "apposita   area   di   contrattazione
collettiva  per  la  dirigenza  medica  e  veterinaria  del  Servizio
Sanitario Nazionale", di cui all'art. 12 del decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  30  dicembre 1993, n. 593, le seguenti
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale  nell'ambito  della  dirigenza  medica  e  veterinaria  del
Servizio Sanitario Nazionale:
    1) ANAAO/ASSOMED;
    2) CIMO;
    3) Federazione CGGIL-CISL-UIL/Medici e Cumi/Amfup;
    4) AAROI;
    5) ANPO;
    6) SIVEMP ("specifica tipologia professionale");
    7) SIMET ("specifica tipologia professionale");
    8) SNR ("specifica tipologia professionale");
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 dicembre 1994
                                                  Il Ministro: URBANI